Circolare n. 31/2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 1451 dell’11 luglio 2022 interviene con chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, fornendo delucidazioni in merito alle sanzioni applicabili, nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.
Come preannunciato nella nostra Circolare del 18 gennaio 2022, la legge di Bilancio n. 234/2021, all’articolo 1, commi da 720 a 725, ha introdotto importanti novità in materia di tirocini, affermando che entro 180 dalla sua entrata in vigore sarebbe dovuto essere raggiunto un accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza permanente, al fine della adottare nuove Linee Guida (quelle tutt’ora vigenti risalgono al 2017).
Partendo dalla affermazione che il tirocinio viene ridefinito come un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale anche in grado di migliorare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e che, qualora esso sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce “curriculare”, sono stati definiti dal legislatore i seguenti criteri che dovranno essere la base di partenza per la redazione delle nuove Linee Guida: