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Stabilizzazione congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

Circolare n.03/2022


Oggetto: Art. 1 - comma 134 - L. n. 234/2021: Stabilizzazione congedo obbligatorio e facoltativo di paternità


La circolare Inps n. 1 del 03/01/2022 interviene sul congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) che la L. n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio) ha stabilizzato a decorre dal 2022.


Di seguito, in sintesi, se ne espongono i tratti essenziali.


In linea con quanto già previsto, per i figli nati, adottati o affidati a decorrere dal 01/01/2022, il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire:

  • Di un congedo facoltativo di un giorno, la cui fruizione avviene “previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.

  • Un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni. Da godere anche continuativamente.


Il congedo - sia obbligatorio che facoltativo – è utilizzabile entro il quinto mese successivo alla nascita del bambino (o all’ingresso in famiglia o all’entrata in Italia del minore, qualora l’adozione abbia carattere internazionale).


Tale termine varrà anche in caso di parto prematuro.


Si fa presente, inoltre, che la Legge di Bilancio, al comma 25, estende il godimento del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.


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