Con risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (sostituita per un refuso il 19 marzo 2020), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Così come previsto dal decreto c.d. Cura Italia, D.L. n. 18/2020 il termine dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza al 16 di marzo, sono prorogati al 20 marzo 2020.
Contestualmente, è stata prevista l’estensione della sospensione dei versamenti fino al 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Con riferimento a tali soggetti da ultimo, dall’INPS nella Circolare n. 37/2020 ha ribadito che “Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”, per non incorrere nel reato di appropriazione indebita.