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Rinnovo CCNL Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi - Confcommercio

Circolare n.15/2024



Le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTuCS e la Confcommercio-Imprese per l’Italia, lo scorso 22 marzo, hanno sottoscritto l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2019. Successivamente, in data 28 marzo, è stato sottoscritto tra le medesime parti sociali un Accordo Integrativo, al fine di fornire chiarimenti e precisazioni all’ipotesi di Accordo precedente.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si intende così rinnovato e avrà una durata quadriennale, con validità (per la parte economica) dal 1° aprile 2023 fino al 31 marzo 2027.

Per la parte normativa, invece, il rinnovo decorre dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2027.

Per quanto riguarda i contenuti economici dell’accordo, è previsto un aumento salariale di 240 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in n. 6 tranches, alle seguenti scadenze:

  • 1° aprile 2023 (si tratta dell’acconto su futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, che a partire dal 1° aprile 2024 è conglobato nella paga base);

  • 1° aprile 2024;

  • 1° marzo 2025;

  • 1° novembre 2025;

  • 1° novembre 2026;

  • 1° febbraio 2027.

 

Sono state apportate sostanziali modifiche alla parte normativa, ridefinendone l’ambito di applicazione e aggiornando la classificazione dei profili professionali del settore in base ai nuovi standard.

Sono state infatti estese le aree di attività sia del settore commercio che dei servizi. In particolare, è stato integrato l’ambito della distribuzione organizzata con i prodotti di parafarmacia e l’inserimento delle dark store; mentre nel mondo dei servizi sono stati introdotti i servizi di noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware nonché i servizi generali amministrativi presso le università telematiche private, i centri di assistenza fiscale e le aziende di servizi di marketing operativo.

Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti nelle politiche di genere e sono previsti ulteriori permessi in favore delle donne vittime di violenza; sono state introdotte causali specifiche per i contratti di lavoro a tempo determinato, da utilizzare sia per rinnovi (fin dal primo rinnovo) che per le proroghe oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi.

Le Parti, condividendo l’importanza che riveste il lavoro agile quale modalità organizzativa per conciliare i tempi di vita e di lavoro, nonché per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, con l’Accordo del 22 marzo 2024, hanno recepito il Protocollo Nazionale del 07 dicembre 2021 sul lavoro agile.

 

********

 

Per quanto riguarda la parte economica, riassumiamo gli aumenti di paga base e le rispettive decorrenze:

 

LIVELLO

AUMENTI A PARTIRE DAL








1° APRILE 2023 (*)

1° APRILE 2024

1° MARZO 2025

1° NOVEMRE 2025

1° NOVEMBRE 2026

1° FEBBRAIO 2027

TOTALE

Quadri

52,08

121,53

52,08

60,76

60,76

69,44

416,65

I

46,92

109,47

46,92

54,74

54,74

62,56

375,35

II

40,58

94,69

40,58

47,35

47,35

54,11

324,66

III

34,69

80,94

34,69

40,47

40,47

46,25

277,51

IV

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

240,00

V

27,10

63,24

27,10

31,62

31,62

36,14

216,82

VI

24,33

56,78

24,33

28,39

28,39

32,44

194,66

VII

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

166,67

              (*) si tratta dell’AFAC concordato con Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022.

 

OPERATORI DI VENDITA

CATEGORIA

AUMENTI A PARTIRE DAL

TOTALE

1° APRILE 2023

1° APRILE 2024

1° MARZO 2025

1° NOVEMRE 2025

1° NOVEMBRE 2026

1° FEBBRAIO 2027

 

I

28,32

66,08

28,32

33,04

33,04

37,76

226,56

II

23,78

55,48

23,78

27,74

27,74

31,70

190,22

 

 

 

Qui di seguito le nuove paghe base e le rispettive cadenze, tenuto conto degli aumenti dei minimi retributivi:

 

LIVELLO

MINIMI RETRIBUTIVI – PAGA BASE A PARTIRE DAL

1° APRILE 2023 (*)

1° APRILE 2024

1° MARZO 2025

1° NOVEMRE 2025

1° NOVEMBRE 2026

1° FEBBRAIO 2027

Quadri

1.948,72

2.070,25

2.122,33

2.183,09

2.243,85

2.313,29

I

1.755,41

1.864,88

1.911,80

1.966,55

2.021,28

2.083,84

II

1.518,42

1.613,11

1.653,69

1.701,04

1.748,39

1.802,50

III

1.297,84

1.378,78

1.413,47

1.453,94

1.494,41

1.540,66

IV

1.122,46

1.192,46

1.222,46

1.257,46

1.292,46

1.332,46

V

1.014,11

1.077,35

1.104,45

1.136,07

1.167,69

1.203,83

VI

910,44

967,22

991,55

1.019,94

1.048,33

1.080,77

VII

779,47

828,08

848,91

873,22

897,53

925,31

              (*) si tratta dell’AFAC concordato con Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022.

 

OPERATORI DI VENDITA

CATEGORIA

MINIMI RETRIBUTIVE – PAGA BASE A PARTIRE DAL

1° APRILE 2023

1° APRILE 2024

1° MARZO 2025

1° NOVEMRE 2025

1° NOVEMBRE 2026

1° FEBBRAIO 2027

I

1.059,56

1.125,64

1.153,96

1.187,00

1.220,04

1.257,80

II

887,96

943,44

967,22

994,96

1.022,70

1.054,40

           

Agli importi di cui sopra, sono da aggiungere:

-       L’indennità di funzione per i lavoratori inquadrati come QUADRI, pari a euro 260,76 mensili;

-       Il superminimo collettivo spettante ai lavoratori inquadrati al VII livello, pari a euro 5,16 mensili;

-       L’indennità di contingenza e l’elemento distinto della retribuzione, derivante dall’Accordo interconfederale del 1992, come da tabella seguente:

 

LIVELLO

CONTINGENZA + EDR

Quadri

540,37

I

537,52

II

532,54

III

527,90

IV

524,22

V

521,94

VI

519,76

VII

517,51

OPV I cat.

530,04

OPV II cat.

526,11

 

Assorbimenti 

L’Accordo di rinnovo contrattuale dispone in merito che:

NON possono essere assorbiti:

·      Gli aumenti corrisposti per merito, intendendosi quelli concessi con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore;

·      Gli aumenti derivanti dagli scatti di anzianità;

·      Gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto (scaduto il 31 dicembre 2019).

Possono essere assorbiti:

·      Gli aumenti erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, previsti come assorbibili da eventuali accordi sindacali;

e/o:

·      Gli aumenti che derivino da atti unilaterali, purché espressamente stabiliti all’atto della concessione a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti contrattuali, erogati dal 1° gennaio 2022.

Con l’accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato confermato che quest’ultimo punto sia da interpretare nel senso che, l’anticipo sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) di 30 euro riferiti al IV livello, in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum di 350 euro riferiti al IV livello previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’importo a titolo di una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.

Una Tantum

 

Al fine della copertura integrale del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2020 – 31 marzo 2023), ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, le Parti sociali hanno previsto l’erogazione di un importo “Una Tantum”.

L’Una Tantum spetta solamente ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024, ed è da erogare in n. 2 tranches, secondo il seguente schema per livello di inquadramento:

 

 

 

TABELLA UNA TANTUM

LIVELLO

UNA TANTUM DA EROGARE AL 01/07/2024

UNA TANTUM DA EROGARE AL 01/07/2025

Quadri

303,81

303,81

I

273,67

273,67

II

236,73

236,73

III

202,34

202,34

IV

175,00

175,00

V

158,11

158,11

VI

141,95

141,95

VII

121,53

121,53

Operatori di vendita

I Categoria

165,20

165,20

II Categoria

138,69

138,69

            

L’importo è suddivisibile in 15 rate mensili, è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Ripetiamo che l’importo Una Tantum viene erogato in due tranches: una con le retribuzioni di competenza del mese di luglio 2024 e l’altra con le retribuzioni di competenza di luglio 2025.

Agli apprendisti in forza al 22 marzo 2024, l’Una Tantum sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019, con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025.

L’Una Tantum deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, deve essere riproporzionato per i periodi di lavoro a tempo parziale, per le sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione, così come nel caso di trasformazioni part-time/full-time e viceversa, modifica del livello di inquadramento nel corso del periodo di riferimento della stessa.

Inoltre, ai fini della maturazione di un mese di diritto della quota di Una Tantum, si applica il criterio di computo ormai consolidato nel nostro CCNL che considera come mese intero anche la frazione superiore o uguale a 15 giorni.

L’Una Tantum non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, e non è importo utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti, gli importi eventualmente già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi “Una Tantum” indicati nell’Accordo. Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una tranche di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall’art. 213 del CCNL.

Con l’accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato confermato che quest’ultimo punto sia da interpretare nel senso che, l’anticipo sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro riferiti al IV livello (e riparametrato per gli altri livelli), in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum di 350 euro riferiti al IV livello (e riparametrati per gli altri livelli), previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’importo a titolo di Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.

 

*****

 

Il Contratto Collettivo scadrà il 31 marzo 2027 e se, decorsi sei mesi dalla scadenza contrattuale, le parti non siano giunte ad un accordo di rinnovo, ai lavoratori dipendenti dovrà essere corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddetta: “Indennità di Vacanza Contrattuale”), per 14 mensilità  e quantificato nella misura del 30% dell’indice IPCA previsionale dell’anno corrente (al netto degli energetici importanti), applicato ai minimi contrattuali retributivi vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza. L’importo di indennità di vacanza contrattuale potrà essere assorbito, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente alla data del 31 marzo 2027.

 

Finanziamento enti bilaterali territoriali

 

La norma contrattuale ha specificato che il contributo da riconoscere all’ente bilaterale territoriale a carico dell’azienda (nella misura dello 0,10% di paga base + contingenza) e del lavoratore (nella misura del 0.05% di paga base + contingenza) deve essere erogato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali.

Conseguentemente, l’azienda che ometta il versamento del suddetto contributo è tenuta a corrispondere al lavoratore l’Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.), pari allo 0,30% di paga base + contingenza, previsto da erogare al lavoratore dipendente per 14 mensilità.

 

 

 

Fondo EST

È stato stabilito un aumento pari ad euro 3,00 del contributo a carico del datore di lavoro su Fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025.

 

Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”

 

È stato stabilito un aumento pari a complessivi 40 euro del contributo a carico del datore di lavoro, di cui 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

Nuova Classificazione del personale

 

Un importante intervento ha riguardato una dettagliata attività di revisione e aggiornamento delle figure professionali contenute nella classificazione del personale.

A tal proposito si precisa che la dichiarazione a verbale all’art. 113 e 115 del presente CCNL ha previsto che gli aggiornamenti delle figure professionali inseriti nei sopra citati articoli si applicano al personale assunto dal 22 marzo 2024 mentre per le figure in forza a tale data dovranno essere effettuati eventuali coordinamenti in sede aziendale.

Ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.

Le principali novità riguardano l’abolizione di figure professionali ritenute ormai obsolete e al contempo sono state introdotte nuove figure, tra cui: “il capo dei processi formativi e relativa filiera”, nonché “l’optometrista” e il “farmacista di parafarmacia” unitamente all’inserimento di figure più attuali come” l’addetto della vendita a distanza” e l’addetto “e-commerce (questi ultimi al V liv. nei primi 18 mesi dall’assunzione).

Inoltre, nell’ambito della distribuzione del farmaco le Parti si sono impegnate a disciplinare entro la fine di dicembre 2025 la permanenza della figura dell’”allestitore di commissioni” nei magazzini d’ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici, attualmente inquadrato al V livello della classificazione.

Tra le nuove figure vi è stata la riorganizzazione del sistema di classificazione per il personale dipendente da imprese dell’area servizi dove sono state definite le esemplificazioni delle figure professionali che operano nelle macroaree pubblicità, marketing e comunicazione/eventi (Sez. A), ricerche di mercato (Sez. B) nonché revisione e consulenza aziendale (Sez. C), considerate di riferimento anche per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL. È stata, altresì, aggiornata tutta la macroarea Information and Communication Technology.

È stata, inoltre, prevista l’istituzione di un’apposita commissione tecnica che, entro la vigenza contrattuale, ha il compito di definire ulteriori figure operanti nel settore, comprese le imprese creative e culturali.

 

Introduzione causali per i contratti a tempo determinato

 

Le Parti hanno definito le causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, oppure nei casi di rinnovo contrattuale (causale da inserire fin dal primo rinnovo).

Si rammenta che, per effetto delle vigenti disposizioni, dalla data di efficacia del presente CCNL (1° aprile 2024) non sarà più possibile apporre le causali a livello individuale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, previste fino al 31 dicembre 2024 dall’art. 19, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 81/2015), poiché subentrano in via suppletiva quelle di natura collettiva.

 

Le causali introdotte nel presente rinnovo contrattuale sono qui elencate:

 

1)    Saldi. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;

2)    Fiere. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;

3)    Festività natalizie. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività natalizie, più nello specifico nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;

4)   Festività pasquali. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività pasquali, più specificatamente nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;

5)    Riduzione impatto ambientale. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;

 

6)   Terziario avanzato. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per

specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato. A tal riguardo, in tale casistica rientrano tutte quelle attività connesse a tutte le fasi di sviluppo – anche una sola di esse – di un prodotto che sia innovativo, come ad esempio prodotti di alta tecnologia, oppure nuovi materiali o servizi che contribuiscano a migliorare il livello delle prestazioni e rendano più efficienti i processi;

7)    Digitalizzazione. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;

8)   Nuove aperture. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. Si evidenzia che la casistica ricomprende altresì i processi di ristrutturazione - oltre alle nuove aperture di unità produttive ed operative - intendendo come tali, a titolo meramente esemplificativo, anche la diversificazione o l’espansione dei servizi offerti da un’impresa.

Per quanto riguarda le nuove aperture, le Parti hanno stabilito altresì di escludere tali rapporti di lavoro dai limiti di contingentamento – come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 – solo i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura. Inoltre, si evidenzia che tale disciplina non ricomprende le operazioni di avvio/inizio di nuove attività che, invece, sono già disciplinate all’art. 76 del CCNL;

9)   Incremento temporaneo. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

 

Le suddette causali potranno essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata) e dovranno essere dettagliate per giustificarne le ragioni in rapporto alla durata, al di là del mero “titolo”, per evitare il rischio contenzioso.

È importante sottolineare che tali causali sono utilizzabili da tutte le imprese applicanti il presente CCNL, senza alcuna distinzione tra settori produttivi.

Oltre ad esse, la contrattazione di secondo livello, territoriale e/o aziendale, potrà individuare ulteriori causali. Tale contrattazione potrà altresì: concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati; verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive; individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni di lavoratori nei periodi interessati dallo svolgimento di manifestazioni/fiere/eventi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la manifestazione/fiera/l’evento. Tale causale potrà essere legittimamente apposta ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata).

 

Congedi Parentali

 

Per quanto riguarda il congedo parentale, il Contratto riflette le disposizioni del D. Lgs. n. 105/2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, recependo le recenti modifiche normative dell’art. 34 del d. Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale e adeguando quindi le previsioni contrattuali sia in relazione alla durata del congedo che alla misura dell’indennità spettante.

La stessa previsione contrattuale ha introdotto, inoltre, un’ulteriore specifica riferita all’incidenza dei singoli istituti durante la fruizione del congedo parentale. In particolare, ha previsto che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi (ROL o ex-festività), mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Da ultimo è stato ridotto a 5 giorni il termine di preavviso entro cui il lavoratore è tenuto a dare comunicazione al datore di lavoro della richiesta di congedo parentale (prima era di 15 giorni).

 

Congedi per le donne vittime di violenza

Secondo quanto previsto dall’articolo 24 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, è stato previsto, in favore delle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.

Ai fini dell’esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta sia a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni sia a produrre la certificazione attestante l’inserimento nei percorsi in argomento.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps con le stesse modalità previste per i trattamenti economici di maternità.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

 

Clausole elastiche nei rapporti di lavoro part-time

Riguardo ai contratti part-time, è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’indennità da riconoscere al lavoratore per l’apposizione sul contratto individuale di lavoro della clausola elastica, aumenta da 120 a 155 euro annui non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.

 

Per tutte le novità, si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, visualizzabile negli allegati sottostanti:



Circolare Studio:


Confcommercio Ipotesi di accordo 22.03.2024:


ALL. 2 Verbale Integrativo CCNL TDS 28 Marzo 2024:


Confcommercio chiarimenti operativi Rinnovo del CCNL:


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