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Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile

Lo scorso 7 dicembre, Ministero del Lavoro e Parti sociali hanno sottoscritto il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato, composto da un’ampia premessa e da 16 articoli.


Il punto di maggior “innovazione” introdotto dal Protocollo, è costituito dalla valorizzazione della contrattazione collettiva che, ferme restando le previsioni di legge, è definita quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, di definizione di criteri e principi per la gestione dello smart working con particolare riguardo alle peculiari esigenze appartenenti a ciascun settore.

Nel richiamare qui di seguito, brevemente, i punti cardine del nuovo testo, si rimanda, per una necessaria e dettagliata visione d’insieme, al testo integrale del PROTOCOLLO sottoscritto.


Adesione volontaria

L'adesione allo smart working rimane su base volontaria, attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale, accordo che prevede anche il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né avrà rilevanza a livello disciplinare.


Accordo individuale

Ai sensi degli artt. 19-21 della L. 81/2017 (e alle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione collettiva) lo svolgimento della prestazione in modalità agile deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.


Come espressamente previsto all’art. 2, co. 2 del Protocollo, l’accordo individuale deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con le linee di indirizzo definite nel Protocollo, avendo cura che siano previsti una serie di punti, alcuni di particolare rilevanza:

  • a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;

  • b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali

  • aziendali;

  • c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione

  • lavorativa esterna ai locali aziendali;

  • d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di

  • fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere

  • direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo

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