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Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento dell’epidemia

A distanza di oltre una settimana dalla sua approvazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, il Decreto Legge n. 221/2021, con il quale il Governo ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale. Con lo stesso decreto sono state adottate ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia.

Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 25 dicembre.

Di seguito, si richiamano, brevemente, alcune delle misure di maggior interesse per i datori di lavoro, come modificate dal Decreto in commento.

Per una visione dettagliata del provvedimento, si rimanda al seguente link.


LAVORO AGILE

Il decreto Legge n. 221/21 proroga fino al 31 marzo 2022, la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per l’invio delle comunicazioni di lavoro agile e, per i datori di lavoro privati, di usufruire di tale modalità per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.


Al contempo, vengono prorogate sino al 28/02/2022 le tutele in favore dei lavoratori c.d. fragili (cfr. art. 26 comma 2bis, D.L. 18/2020).


N.B.: con il Decreto Legge 221/21 si stabilisce che, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso, con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, "sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto".

Permane, inoltre, l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente a rischio di contagio per i quali il medico competente (o l’Inail tramite i propri medici) può accertare l’inidoneità alla mansione.


CONGEDI PARENTALI - c.d. CONGEDO PARENTALE SARS COV-2

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