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Proroga dell’esonero per promuovere l’occupazione giovanile stabile

Notizia Flash n.07/2022


Oggetto: Proroga dell’esonero per promuovere l’occupazione giovanile stabile, per l’occupazione femminile e Decontribuzione Sud


L’Inps con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2021 rende noto che la Commissione Europea in data 11 gennaio 2022 con la decisione C(2022) 171 final , ha prorogato l’applicabilità di alcune agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio n. 178/2020, fino al 30 giugno 2022.


Pertanto fino al 30 giugno 2022:

  1. Si potrà utilizzare (stante il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge) l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 di giovani under 36 che non siano mai stati titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato né presso il datore di lavoro che assume né presso qualsiasi altro datore di lavoro (per un importo pari alla contribuzione datoriale, fino ad un limite massimo di Euro 6.000 annui e per un periodo massimo di 36 mesi, con possibilità di estensione a 48 mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani, effettuate presso sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni: Molise, Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna);

  2. Si potrà utilizzare l’esonero (nel limite dell’importo massimo pari a 6.000 euro annui) previsto dalla Legge di Bilancio 178/2020 per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di rapporti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di donne lavoratrici svantaggiate ai sensi della L. 92/2012 (vale a dire: donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; ovvero donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (alleghiamo alla presente l’ultimo decreto emesso che circoscrive la disparità di genere); oppure trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con donne con più di 50 anni di età che erano prive di impiego da almeno 12 mesi);

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