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Principali misure per i lavoratori e le imprese – Bando “Dote Impresa Collocamento mirato”

Circolare n.21/2022


Oggetto: Principali misure per i lavoratori e le imprese – Dal Decreto Energia al Decreto Aiuti e nuovo Bando “Dote Impresa Collocamento mirato”


Con la presente Circolare si vogliono riassumere le principali misure previste dai recenti Decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e che riguardano misure economiche previste a favore dei lavoratori e delle imprese.


Misure previste dal Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 – Decreto Energia detto anche Ucraina bis – entrato in vigore il 22 marzo 2022

Nell’attesa della sua conversione in Legge, ormai alle porte, rammentiamo che il presente Decreto, pensato dal legislatore al fine di stabilire misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, ha previsto diverse misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori dipendenti.

  • Misure di sostegno ai lavoratori dipendenti – Focus su Bonus Carburante ai dipendenti


Al Titolo I – Contenimento prezzi gasolio e benzina, articolo 2 - Bonus Carburante ai dipendenti

il legislatore ha specificato che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di Euro 200,00 (duecento/00) per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 del TUIR.

Agli oneri derivanti, valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dal contributo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, produzione gas metano o di estrazione di gas naturale, e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.


Restando in attesa dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, una modifica al disegno di legge di conversione estenderebbe la platea ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.


Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privato. Sarebbero pertanto esclusi i collaboratori (autonomi occasionali, co.co.co., amministratori) e sarebbero altresì esclusi gli altri soggetti percettori di reddito di lavoro assimilato (ad esempio, i tirocinanti).


La concessione dei buoni carburante avverrà solo su base volontaria; sarà pertanto il datore di lavoro a decidere se erogarli e fino a quale importo (nel rispetto dell’importo massimo di Euro 200,00). La messa a disposizione dei buoni ai lavoratori dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Il buono carburante può essere concesso ai lavoratori subordinati assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia full time che part time.


La concessione del valore massimo del buono o dei buoni carburante è in capo al lavoratore e solo fino ad un importo massimo nell’anno di 200,00 euro. Il lavoratore pertanto, se ha già ricevuto buoni carburante, fino al limite massimo previsto, da un datore di lavoro, non potrà riceverne altri da un altro datore di lavoro. Restiamo in attesa in ogni caso della legge di conversione del Decreto nonché dei preziosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • Misure di sostegno alle imprese

Il Decreto ha previsto crediti di imposta, rateizzazioni delle bollette per i consumi energetici, messa a disposizione del Fondo di Garanzia PMI, crediti di imposta e cedibilità degli stessi alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale.

  • Misure per il lavoro

Il Decreto ha dettato disposizioni in materia di integrazione salariale, ai datori di lavoro imprese energivore e di interesse strategico, che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, per cui è riconosciuto, per l’anno 2022, in deroga ed entro un certo limite di spesa massima (150 milioni di euro per l’anno 2022), un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora raggiunto, non prenderà in considerazione ulteriori domande.


Al fine di fronteggiare, per l’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro del settore turistico che occupano fino a 15 dipendenti con codici ATECO di cui all’Allegato I, che non possono più ricorrere all’Assegno di integrazione salariale per esaurimento del limite di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni (vale a dire che hanno già utilizzato tutte le 13 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno impiegato mediamente fino a 5 lavoratori dipendenti o le 26 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro che hanno occupato mediamente nel semestre precedente più di 5 dipendenti), è riconosciuto (nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per il 2022) in via eccezionale, un ulteriore trattamento di integrazione salariale di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’Inps monitorerà il limite di spesa e al raggiungimento (anche in via prospettica) dello stesso, non esaminerà ulteriori domande.

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