Circolare n.31/2024
Con Circolare n. 90 del 04 ottobre 2024 l’Inps fornisce indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio, introdotte dal Decreto-legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024 e con effetti a decorrere dal 1° settembre 2024.
Tali novità, disciplinate dall’articolo 30 del suindicato Decreto-legge, mirano ad incentivare la regolarizzazione volontaria dei contributi da parte delle aziende, semplificare la comunicazione con l’Istituto previdenziale e rafforzare il sistema sanzionatorio per chi non rispetti gli obblighi contributivi.
Di seguito sintetizziamo tali novità e i relativi impatti per le aziende, che risultano differenti a seconda che ci si trovi di fronte ad una omissione contributiva oppure di fronte ad una evasione contributiva.
Omissione Contributiva
L’omissione contributiva prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.
La Legge n. 19/2024 ha modificato il regime delle sanzioni civili connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in una unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”.
Quindi, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione di anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, il legislatore ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in una unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento deve intendersi “in una unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale, e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore previsto tale facoltà.