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Nuovo regime contributivo della indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo

Circolare n.18/2024


Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro rese dai lavoratori in questo settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, il legislatore ha previsto il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di una indennità di discontinuità (cd. IDIS), quale misura permanente e strutturale, in favore dei lavoratori di questo settore. Tale riconoscimento è introdotto dal Decreto Legislativo n. 175/2023, in considerazione del riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità. In seguito a ciò, l’indennità di discontinuità ALAS, già prevista nel Decreto-legge n. 73/2021 (cd. Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, cessa di avere effetto a far data dal 01° gennaio 2024.

 

Ricordiamo che ALAS era una specifica indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, in vigore dal 1° gennaio 2022 in virtù della precitata legge.

La nuova indennità di disoccupazione IDIS (che pertanto sostituisce ALAS) è più ampiamente riconosciuta in favore:

  • dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

  • degli esercenti attività musicali (con CSC 7.07.11);

  • dei lavoratori autonomi dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);

  • dei lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori a tempo determinato che prestino attività al di fuori delle ipotesi sopra elencate, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) del D.lgs. n. 182/1997, di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 luglio 2023, recante “Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023;

  • L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità.

 

In conseguenza delle nuove disposizioni normative, l’Inps l’8 aprile scorso ha emanato una Circolare per fornire un riepilogo del regime contributivo per i lavoratori di questo settore.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai fini del finanziamento della nuova misura IDIS, è previsto il versamento di un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo e che  confluisce presso la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2024 pari a Euro 119.650,00).

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