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Nuove regole per la residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, delle società e degli enti

Notizia Flash n. 35/2024


L’Agenzia delle Entrate con propria Circolare ha illustrato gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti, in vigore dal 2024. Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato, sviluppando le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal Codice civile ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. È in ogni caso fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il documento di prassi illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

 

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

 

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta - 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. La circolare rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno. Illustra, inoltre, che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica). Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del Codice civile, così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.

 

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

 

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