Circolare n.34/2022
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di congedo obbligatorio padre, maternità e congedi parentali, permessi di cui all’articolo 33 della Legge 104/1992 e congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001
Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, attuativo della direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
Di conseguenza, i messaggi Inps n. 3066 del 04 agosto 2022 e n. 3096 del 05 agosto 2022 forniscono le prime indicazioni, rispettivamente, in materia di maternità, paternità e congedo parentale, nonché in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.
1) Novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale
Con il messaggio n. 3066 del 04 agosto 2022 l’Inps ha fornito le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022, riservandosi di emanare prossimamente una specifica circolare per i dettagli.
a) Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita). Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio (vale a dire la morte del bambino che avviene tra la ventottesima settimana di gravidanza e i sette giorni dopo il parto).
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (ma non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del Testo Unico n. 151/2001 (vale a dire il congedo alternativo cui ha diritto il padre in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).