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“Mobility Manager” e adempimenti delle aziende del settore privato interessate

Il Decreto Ministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Rilancio n. 34/2020 coordinato con la sua legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto diverse misure di sostegno al lavoro e all’economia, tra cui misure per incentivare la mobilità sostenibile.


Nello specifico, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dei mezzi di trasporto privati individuali, le imprese del settore privato nonché la Pubblica Amministrazione, con singole unità locali con più di 100 dipendenti (> cento) ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50 mila abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano di spostamenti casa-lavoro, del proprio personale dipendente finalizzato a limitare l’uso del mezzo di trasporto privato individuale.

A tal fine nominano un “Mobility Manager” – responsabile della mobilità, che deve svolgere funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.


Più approfonditamente, il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.


Le modalità attuative delle disposizioni di cui al Decreto Rilancio sarebbero dovute essere definite con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Ricordiamo che, con decorrenza 1° marzo 2021, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato sostituito dal nuovo Ministero della transizione ecologica, istituito in vigenza dell’attuale Governo Draghi.


In attuazione di quanto sopra riportato pertanto, il Ministero di nuova istituzione “della transizione ecologica”, con Decreto Ministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, ha emanato le modalità attuative delle norme relative alla nuova figura del Mobility Manager, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2021.

Avevamo già preannunciato nella Circolare del 04 giugno 2021 relativa al Decreto Sostegni-bis, della figura del Mobility Manager, in merito alladotazione finanziaria prevista dal Governo.


Il citato Decreto Ministeriale ha il fine di consentire la riduzione permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, che consentano una riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro-casa, favorendo il decongestionamento del traffico veicolare.


Sono individuate a tal fine due figure professionali:

  • Il Mobility Manager aziendale, che deve essere una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro-casa del personale dipendente;

  • Il Mobility Manager d’area, che deve essere una figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di raccordo tra i Mobility Manager aziendali.


Di conseguenza, deve essere predisposto un PSCL – Piano degli spostamenti casa-lavoro, che altro non è che uno strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. Tale piano è obbligatorio, e deve essere adottato entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le imprese con unità locali lavorative con più di 100 dipendenti che sono ubicate:

  • In un capoluogo di Regione;

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