Oggetto: Misure urgenti in materia di lavoro e per esigenze indifferibili, conversione in legge del Decreto Fiscale – Lavoro
Il Decreto Fiscale – Lavoro n. 146 del 21 ottobre 2021 è convertito, con modificazioni, in Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021.
Di seguito, le novità di maggiore interesse in materia di lavoro.
Rimborso una tantum dell’ indennità di malattia a totale carico del datore di lavoro
Nel limite di spesa di 188,30 milioni di euro per l’anno 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (ad esempio: impiegati del settore industriale). Per gli eventi di malattia dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro presenteranno domanda telematica all’Istituto previdenziale per ottenere il rimborso, erogato da Inps, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele economiche di malattia. Restiamo in attesa di istruzioni da parte dell’Istituto per le modalità e i termini di presentazione delle domande. Il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. L’Inps provvederà ad effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse.
Congedi parentali
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta da ATS territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il beneficio è riconosciuto, a prescindere dall’età del figlio, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992, nei casi in cui il figlio abbia contratto l’infezione da SARS-CoV-2, oppure per la durata della quarantena del figlio oppure in caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza oppure qualora il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo parentale può essere fruito in forma giornaliera od oraria; è riconosciuta in luogo della retribuzione una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dal Testo Unico della maternità e paternità (Decreto 151/2001), ad eccezione del comma 2 dell’articolo 23 del predetto T.U. I relativi periodi sono coperti da contribuzione figurativa. L’Inps con circolare del 21 dicembre 2021 rende noto che è possibile presentare le relative domande telematiche. Per i periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla durata di entrata in vigore del Decreto (21 ottobre 2021), possono essere convertiti a domanda nel presente congedo (qualora siano stati richiesti perché il figlio in malattia per aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2, o per quarantena del figlio o per sospensione dell’attività educativa in presenza, o per chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
E’ previsto un limite di spesa, e l’Inps provvede al monitoraggio, comunicando le risultanze dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
La legge di conversione del Decreto Fiscale – Lavoro ha confermato le ulteriori tredici settimane di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione Salariale in Deroga, per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale. Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, potendo riguardare i lavoratori in forza alla data del 21 ottobre 2021.
I presenti trattamenti sono concessi fino ad un limite di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito tra le due misure anzidette. L’Inps provvede al monitoraggio e qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
I datori di lavoro di cui all’articolo 50-bis comma 2 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14, e 15) , che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per 9 settimane dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Anche questi trattamenti sono concessi solo nel limite di spesa di 140,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’Inps provvede al monitoraggio e se prevede anche in via prospettica, il superamento del limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.