Circolare n.46/2022
Con circolare n. 35/E l’Agenzia delle Entrate si è espressa per fornire chiarimenti in merito alle misure fiscali previste per il welfare aziendale dal Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cosiddetto Decreto Aiuti-bis).
Ricordiamo che tale Decreto ha previsto che, soltanto per il periodo di imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite complessivo di 600 euro derogando, solo per l’anno 2022, al limite di euro 258,23 previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR.
Ambito soggettivo
I lavoratori beneficiari della disposizione in commento sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
Ambito oggettivo