Circolare n.37/2023
Con messaggio n. 3884/2023 dello scorso 6 ottobre, l’Inps ha fornito istruzioni per procedere al conguaglio previdenziale qualora siano stati erogati fringe benefits e buoni carburante, ai lavoratori dipendenti, nel corso del 2023, come previsto dal D.L. n. 48/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85)
Si ritiene utile ricordare che per l’anno 2023 il limite di esenzione dei fringe benefits è stato aumentato sino a 3.000 euro per determinate categorie di lavoratori (lavoratori con figli fiscalmente a carico). L’Inps ricorda che sono incluse “nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a fornire preventivamente informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti”. A tale ultima dichiarazione, come si ricorderà, si aggiunge la dichiarazione che ciascun dipendente, potenziale beneficiario, è tenuto a presentare.
Si rammenta, inoltre, che anche per la determinazione del limite di 3.000 euro si deve tenere conto dei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.