Maxi deduzione del costo del lavoro
- Studio Piceci
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Notizia Flash n.10/2025
Ricordiamo la spettabile Clientela che il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, in attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, all’articolo 4, ha previsto una maggiorazione del 20% del costo del personale dipendente ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni che determinino un incremento occupazionale netto rispetto al personale dipendente in forza nel periodo di imposta precedente.
I datori di lavoro che possono fruire dell’agevolazione fiscale, qualora abbiano i requisiti evidenziati in precedenza, sono:
- società/enti residenti in Italia (spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione);
- enti non commerciali, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile;
- soggetti non residenti, relativamente all’attività commerciale esercitata in Italia tramite una stabile organizzazione;
- imprese individuali (comprese imprese familiari e aziende coniugali);
- società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati;
- esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo (anche in forma associata).
L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
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