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Legge di bilancio 2021

Con la presente si riportano alcune novità di maggior interesse in ambito giuslavoristico introdotte dalla Legge di bilancio 2021, L. n. 178 del 30 dicembre 2020, nello specifico vengono riassunte le disposizioni relative a:

  • Detrazione da lavoro dipendente (articolo 1, commi 8-9)

  • Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 (articolo 1, commi 10-15)

  • Esonero contributivo per l’assunzione di donne (articolo 1, commi 16-19)

  • Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (articolo 1, commi 20-22)

  • Sostegno al rientro al lavoro delle madri lavoratrici (articolo 1, commi 23-24)

  • Congedo di paternità (articolo 1, commi 25, 363-364)

  • Esonero contributivo imprenditori agricoli e giovani coltivatori diretti (articolo 1, comma 33)

  • Decontribuzione Sud (articolo 1, commi 161-169)

  • Proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato (articolo 1, comma 279)

  • Proroga trattamenti di cassa integrazione Covid (articolo 1, commi 299-314)

  • Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (articolo 1, commi 309-311)

  • Contratto di espansione interprofessionale (articolo 1, comma 349)

  • ISCRO (articolo 1, commi 386-401)

  • Lavoratori fragili (articolo 1, commi 481-484)

  • Disposizioni in materia pensionistica (articolo 1, commi 336-339)

  • Bonus bebè (articolo 1, comma 362)

  • Contributo alle madri con figli disabili (articolo 1, comma 365)

Le disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2021.


Detrazione da lavoro dipendente (articolo 1, commi 8-9)

Al fine di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni viene stabilizzata la detrazione introdotta nel 2020 che prevede, per i redditi di lavoro dipendente e per talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, una detrazione dell’imposta, per il 2021, pari a Euro 1200 in corrispondenza di un reddito complessivo di Euro 28.000, riproporzionata per i redditi tra Euro 28.000 e Euro 40.000.


Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 (articolo 1, commi 10-15)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la misura dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato di giovani, introdotta con la Legge di bilancio 2018, per il biennio 2021-2022 è riconosciuta nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque nel limite massimo di Euro 6.000,00 annui, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.


Il periodo in cui è possibile fruire dell’esonero è innalzato a 48 mesi qualora l’assunzione interessi un lavoratore la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.


L’esonero contributivo spetta ai datori che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.


L’efficacia di queste disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.


Infine, l’esonero di cui sopra non è previsto in caso di conferma del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, così come per le assunzioni a tempo indeterminato, intervenute entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola lavoro1 ovvero un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, per i quali resta valido l'esonero dal versamento dei contributi nella misura del 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione (resta valida infatti la disposizione normativa di cui all’art. 106 della Legge 205/2017; in questo caso l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo legato al contratto di apprendistato).


Esonero contributivo per l’assunzione di donne (articolo 1, commi 16-19)

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, è riconosciuto l’esonero introdotto dalla L. n. 92/2012, riconosciuto nella misura del 100% e comunque nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00 annui.


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