Circolare n.17/2024
L’Inps, con Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 ha fornito le istruzioni di carattere amministrativo ed operativo relative all’ulteriore mensilità di congedo parentale retribuita al 60% della retribuzione (per il solo anno 2024, all’80% della retribuzione), la cui misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2024 (legge n.213/2023), e valida per i soli dipendenti che terminano il congedo obbligatorio di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio n. 213/2023 ha modificato l’articolo 34, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001, disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una ulteriore mensilità, da fruirsi entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato o affidato).
La previsione opera in alternativa tra i genitori lavoratori dipendenti.
Se un genitore è un lavoratore autonomo oppure iscritto alla Gestione Separata, il mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (ricordiamo, elevata all’80% per il solo ed esclusivo anno 2024) spetta al solo genitore lavoratore dipendente.
L’Inps sottolinea che non si tratta di un “ulteriore” mese di congedo parentale, bensì si tratta della sola elevazione dal 30% al 60% (per il solo 2024 all’80%) di un ulteriore mese rispetto a quanto aveva stabilito la Legge di Bilancio dell’anno precedente, n. 197/2022, pur restando nella totalità tre i mesi di congedo parentale spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro genitore. Il mese ulteriore al 60% (per il solo 2024 all’80%) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito per intero, frazionato a giorni, o in modalità oraria, e il mese può essere ripartito tra i genitori oppure può essere fruito da uno soltanto di essi.
L’Inps precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs. n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.