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Interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza

Oggetto: Interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza, con infezione da Covid-10 o in quarantena


Con la presente si riportano le misure previste dal D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 in favore dei genitori lavoratori nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ATS territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.


Le disposizioni ivi contenute trovano efficacia dal 1° gennaio sino al 30 giugno 2021.


Congedi per genitori e bonus baby-sitting (Art. 2)

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata della infezione da Covid-19, nonché in caso di quarantena del figlio disposta da ATS, per contatto ovunque avvenuto.


Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità accertata ai sensi della legge 104, art. 4 comma 1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la chiusura.


Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire il 13 marzo 2021), richiesti per i motivi di cui sopra, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui trattasi con diritto all’indennità prevista (50% della retribuzione) e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (sono cioè indennizzati al 50% e non al 30%).


In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei due genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

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