Oggetto: Indicazioni operative relative alla modifica della disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato introdotta dal Decreto Sostegni-bis
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 14 settembre 2021 ha reso note le istruzioni operative relative alla modifica, introdotta dal Decreto n. 73/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021 (c.d. Sostegni-bis), della disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato. Ricordiamo che tale Decreto ha introdotto, con l’articolo 41 bis, una ulteriore causale ai fini della stipula di un contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, che demanda alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015 la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).
Questo significa che, a partire dal 25 luglio scorso, ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali è possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. La norma richiede che le esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad esempio: ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.
La modifica introdotta dal Decreto Sostegni-bis non ha riflessi solo per la stipula del primo contratto di durata superiore a 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga.
Partendo dalla considerazione che nell’articolo 41 bis del D.L. 73/2021 è stato inserito un nuovo comma “1.1” all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, il quale prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, solo fino al 30 settembre 2022, l’Ispettorato ha sottolineato che la limitazione temporale riguarda il primo contratto a termine tra le parti; inoltre ha specificato che il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.