Circolare n.15/2023
Con messaggio n. 1932 del 24/05/2023, l’Inps detta le istruzioni operative relative all’aumento pari al 4% dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del dipendente, introdotto dall’ art. 39 del c.d. Decreto lavoro (D.L. n. 48/2023).
L’esonero in commento, riguarderà i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
In premessa, appare utile richiamare, come fatto dal messaggio Inps trattato nella presente circolare, l’esonero a favore di lavoratori già previsto dalla legge di Bilancio 2023 e riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ovvero:
Pari al 2%, qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile pari a 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;