L’Inps mediante circolare fornisce le istruzioni operative volte alla gestione degli adempimenti connessi all’incremento del contributo addizionale, dovuto in caso di rinnovo dei contratti a termine, così come introdotto dal cd. Decreto Dignità.
Nello specifico, il decreto sopra citato ha previsto a carico del datore di lavoro, l’incremento del contributo addizionale NASpI (1,40%) nella misura del +0,50% dell’imponibile previdenziale, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro a termine.
A tal fine, occorre precisare che nessuna ulteriore maggiorazione contributiva è dovuta in caso di proroga di un contratto a termine – salvo diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva –, in quanto l’istituto della proroga a differenza di quello del rinnovo, non costituisce un nuovo rapporto di lavoro bensì la prosecuzione di un rapporto già in essere.
La determinazione dell’aumento del contributo addizionale – decorrenza dal 14 luglio 2018
In occasione di ciascun rinnovo di contratto a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,5o% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale NASpI.
Di seguito, alcune esemplificazioni in merito quantificazione complessiva del contributo dovuto: