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Fruizione del congedo di maternità e paternità ‘esclusivamente dopo il parto’

L’Inps mediante circolare fornisce le indicazioni per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.


Tale modalità di fruizione è riconosciuta anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.


Nello specifico, con decorrenza dal 1°gennaio 2020 è stata data la possibilità di fruire integralmente del congedo in seguito al parto, a fronte del rilascio entro la fine del settimo mese di gravidanza, di una/due certificazioni: una da parte di un medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e, ove presente, una del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.


La/e certificazione/i devono attestare esplicitamente la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro nella scelta da tale opzione, e devono essere trasmesse al datore di lavoro e all’Inps.


La decorrenza del congedo si differenzia a seconda di quanto attesti il certificato in merito all’assenza di pregiudizio alla salute, nello specifico:

  • Se la certificazione attesta la mancanza di pregiudizio alla salute sino alla data presunta del parto, le lavoratrici saranno ritenute idonee a lavorare sino al giorno antecedente tale data e il congedo di 5 mesi decorrerà dalla data presunta (a prescindere dall’effettiva nascita del figlio).

    • Esempio di Certificato:

    • data presunta parto: 26/06/2020.

    • data parto: 01/07/2020 -dalla medesima data la madre si assenta dal lavoro -CONGEDO DECORRE DAL 26/06/2020,

    • I giorni dal 26/06 al 30/06 saranno conteggiati nei 5 mesi ma non coperti da indennità in quanto saranno lavorati e normalmente retribuiti dal datore.

  • Se la certificazione attesta la mancanza di pregiudizio alla salute fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta, le lavoratrici saranno ritenute idonee a lavorare sino al giorno antecedente l’effettivo parto e il congedo di 5 mesi decorrerà dalla data effettiva del parto.

    • Esempio di Certificato: data presunta parto: 26/06/2020.

    • data parto: 01/07/2020

    • CONGEDO DECORRE DAL 01/07/2020, 2

    • I giorni dal 26/06 al 30/06 non saranno conteggiati nei 5 mesi e saranno lavorati e normalmente retribuiti dal datore.


La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità (astensione dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) può scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo dopo il parto.

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