L’Inps mediante circolare fornisce le indicazioni per la fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
Tale modalità di fruizione è riconosciuta anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.
Nello specifico, con decorrenza dal 1°gennaio 2020 è stata data la possibilità di fruire integralmente del congedo in seguito al parto, a fronte del rilascio entro la fine del settimo mese di gravidanza, di una/due certificazioni: una da parte di un medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e, ove presente, una del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La/e certificazione/i devono attestare esplicitamente la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro nella scelta da tale opzione, e devono essere trasmesse al datore di lavoro e all’Inps.
La decorrenza del congedo si differenzia a seconda di quanto attesti il certificato in merito all’assenza di pregiudizio alla salute, nello specifico:
Se la certificazione attesta la mancanza di pregiudizio alla salute sino alla data presunta del parto, le lavoratrici saranno ritenute idonee a lavorare sino al giorno antecedente tale data e il congedo di 5 mesi decorrerà dalla data presunta (a prescindere dall’effettiva nascita del figlio).
Esempio di Certificato:
data presunta parto: 26/06/2020.
data parto: 01/07/2020 -dalla medesima data la madre si assenta dal lavoro -CONGEDO DECORRE DAL 26/06/2020,
I giorni dal 26/06 al 30/06 saranno conteggiati nei 5 mesi ma non coperti da indennità in quanto saranno lavorati e normalmente retribuiti dal datore.
Se la certificazione attesta la mancanza di pregiudizio alla salute fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta, le lavoratrici saranno ritenute idonee a lavorare sino al giorno antecedente l’effettivo parto e il congedo di 5 mesi decorrerà dalla data effettiva del parto.
Esempio di Certificato: data presunta parto: 26/06/2020.
data parto: 01/07/2020
CONGEDO DECORRE DAL 01/07/2020, 2
I giorni dal 26/06 al 30/06 non saranno conteggiati nei 5 mesi e saranno lavorati e normalmente retribuiti dal datore.
La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità (astensione dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) può scegliere, nel corso dell’ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo dopo il parto.