Notizia Flash n. 38/2023
In seguito ad approfondimento e chiarimenti, si informa che la contribuzione versata all’ente Previr-Pastore a titolo di premi assicurativi per rischio infortuni extraprofessionali, sono considerati quali compensi in natura, non assoggettati a contribuzione, per cui l’importo relativo concorrerà all’ammontare dei fringe benefits esenti fino al limite-soglia di euro 258,23, ovvero al più ampio limite soglia di euro 3.000,00 previsto dal legislatore per il 2023 solo per i lavoratori con figli a carico.
Di conseguenza, qualora la sommatoria dei fringe benefits, compresa anche la contribuzione versata all’ente Previr-Pastore, supera il limite-soglia esente, l’intero valore verrà considerato ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione, che risulterà differire dall’importo da assoggettare anche a contribuzione in presenza di compensi in natura relativi a premi assicurativi non soggetti a contributi sociali (premi soggetti solo a contributo di solidarietà, quale è appunto la contribuzione versata all’ente Previr-Pastore).
In fase di conguaglio, qualora l’importo complessivo dei compensi in natura risulti superiore al relativo limite di esenzione, l’importo dei premi assicurativi saranno considerati come oneri detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di euro 530,00, che sale a 750 euro per i premi relativi al rischio morte che tutelano le persone con disabilità grave.