Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un decreto il 20 maggio scorso per la nomina del comitato amministratore del Fondo di Solidarietà “Confprofessioni” e una recente circolare Inps detta le istruzioni per garantirne l’operatività.
Ricordiamo che questo Fondo, istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019 n. 104125, garantisce l’assegno ordinario di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, avendo pertanto lo scopo di fornire, ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano più di tre dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti), una tutela in costanza di rapporto di lavoro a sostegno del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti individuati in base ai codici ATECO definiti dalla circolare INPS 77/2021, che alleghiamo alla presente. Tutte le attività professionali rientranti nei predetti codici ATECO dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “0S”, che a partire dal periodo di paga di marzo 2020 assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
L’attribuzione del codice di autorizzazione “0S” alle matricole Inps così individuate avverrà in automatico dall’Istituto e prenderà il posto del codice “0J” connotante gli iscritti al FIS.
Le prestazioni del Fondo Confprofessioni sono finanziate da:
Un contributo ordinario calcolato in base al numero dei dipendenti;
Un contributo addizionale eventuale
Finanziamento al Fondo attraverso il Contributo ordinario – cosa è e come verranno gestiti gli arretrati eventualmente dovuti
Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti il contributo è pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori); per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il contributo ordinario è pari allo 0,65% (di cui due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Ai fini del calcolo della media occupazionale si prende a riferimento la circolare Inps n. 176 del 09/09/2016, prendendo in considerazione la media del semestre precedente il mese di riferimento.