Con la presente, vi ricordiamo che alla data del primo giugno 2021 dovrete mettere a disposizione dei dipendenti un’offerta di beni e servizi di welfare dell’importo di euro 200,00.
In allegato sono presenti esemplificazioni di strumenti di “welfare” quali benefit erogabili ai dipendenti.
A tal riguardo, ricordiamo che qualora il welfare contrattuale si concretizzi in erogazione di beni e servizi, occorre tener presente la soglia limite di esenzione pari a Euro 258,23 (ex art. 51, co. 3 del TUIR).
Nell’ipotesi in cui i valori dei benefit (comprese le autovetture) corrisposti al dipendete nel corso dell’anno, dovessero superare il limite di cui sopra, l’intero importo sarà assoggettato a contribuzione previdenziale e fiscale.
1. Destinatari
Si tratta di tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova e che sono in forza alla data del 1° giugno 2021 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2021, con le seguenti tipologie contrattuali:
contratto a tempo indeterminato (anche in apprendistato);
contratto a tempo determinato, con il quale abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio (1° gennaio-31 dicembre 2021);
lavoratori somministrati. In questo specifico caso, l’azienda utilizzatrice non potrà erogare il welfare direttamente ai lavoratori somministrati ma dovrà esclusivamente comunicare all’Agenzia per il Lavoro la scelta del welfare e il mese nel quale ha deciso di provvedere alla sua assegnazione. L’onere dell’acquisto, e del successivo inoltro al lavoratore somministrato, dovrà essere a carico dell’Agenzia.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel
periodo 1° giugno - 31 dicembre. Inoltre, sono esclusi tutti quei soggetti che non
sono lavoratori dipendenti (esempio: collaboratori, tirocinanti, partite iva, ecc.).
Nessuna riproporzione dei 200 euro potrà essere effettuata per i lavoratori con
contratto a tempo parziale.