Il Decreto legge n.12 7 del 21 settembre 2021 , pubblicato nella stessa data sulla G.U. n.226/2021, riguardante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COV ID 19 e il rafforzamento del sistema di screening ha introdotto l ’obbligo, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 , termine di cessazione dello stato di emergenza, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 a tutti i lavoratori appartenenti al pubblico e al privato inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, i quali dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Il Decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del la certificazione verde , se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e per quei giorni non sono dovuti la retribuzione n e’ altro compenso o emolumento fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 in ogni caso, precisa il Decreto, «senza conseguenze disciplinari , se non quelle secondo i rispettivi ordinamenti di settore, e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro»
Per le aziende con meno di 15 dipendenti , dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata , il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.