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Esonero per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate


Circolare n. 22/2023


Con Circolare n. 58/2023, L’Inps ha fornito le istruzioni operative utili alla fruizione dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per le stabilizzazioni di donne svantaggiate effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

La circolare appena richiamata, tratta, in particolare:

  • l’esonero di cui all’art. 1, c. 16 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), relativamente al semestre che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022,

  • l’esonero di cui all’art. 1, c. 298 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), riguardante il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La circolare Inps segue il rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea (decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023).


In relazione all’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022) è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e comunque nel limite massimo di 6.000 euro all’anno.


L’esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate nell’anno 2023 (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) è, invece, pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro all’anno.

In premessa, si precisa che la circolare Inps n. 58/2023 risulta piuttosto corposa e poco si presta a sintesi dei vari punti esposti.

Si è cercato, comunque, di richiamarne i tratti principali.


Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it.

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