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Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende

Oggetto: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale


Con la presente si riportano le indicazioni fornite dall’Inps in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale introdotti con la nuova Legge di Bilancio 2021 (art. 1 co.306-308 della Legge di Bilancio 2021).


La normativa prevede l’esonero dal versamento dei contributi oggetto di sgravio per un periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è alternativo alla richiesta di nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla L. 178/2020, in riferimento alla medesima unità produttiva. Ai fini del riconoscimento dell’esonero i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.


Tale esonero è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea (compatibilità con la normativa in materia di Aiuti di Stato).

Pubblicato l’esito di tale autorizzazione, con apposito messaggio, l’Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.


Il soggetto beneficiario destinatario dell’esonero è quindi il datore di lavoro privato, anche non imprenditore (ad eccezione di quello operante nel settore agricolo) e che abbia fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.


Nella ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero resta in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso. Invece, in caso di fusione (sia per incorporazione, sia per unione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.


Importo dell’esonero

contribuzione non oggetto di esonero

L’ammontare dell’esonero ammonta alla contribuzione datoriale non

versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di

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