Oggetto: Precisazioni su esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori per i datori di lavoro privati che non beneficiano di trattamenti di integrazione salariale
Con un messaggio del 14 ottobre 2021 l’Inps rende note le condizioni e detta le istruzioni per la fruizione dell’esonero di cui al Decreto Ristori n. 137/2020, esonero contributivo che ricordiamo è stato autorizzato dalla Commissione Europea solo lo scorso 23 febbraio 2021.
Questo messaggio non è rivolto a tutti i datori di lavoro ma solo ad alcuni di questi, in possesso di precisi requisiti ai fini dell’esonero spettante:
L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19, nel mese di giugno 2020;
E’ riconosciuto ai datori di lavoro che hanno avuto l’autorizzazione a fruire delle ulteriori nove settimane previste dal Decreto Agosto n. 104/2020, e che sia decorso tutto il periodo autorizzato (sostanzialmente aver utilizzato tutte le 18 settimane del Decreto 104, ovvero aver richiesto l’esonero contributivo in alternativa all’ammortizzatore sociale previsto per le ulteriori nove settimane, da fruirsi per un periodo massimo pari a 4 mesi), per il quale occorreva aver presentato domanda di preventiva autorizzazione, e ottenuto l’attribuzione dall’Istituto del codice di autorizzazione “2Q”;
E’ riconosciuto ai soggetti appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 (soggetti che hanno avuto la sospensione dell’attività produttiva di cui all’elenco allegato), oppure ai datori di lavoro che hanno esaurito tutto il periodo messo a disposizione dal Decreto Agosto;
L’Inps precisa che il beneficio può essere riconosciuto anche al datore di lavoro che rinunci al residuo esonero di cui al Decreto n. 104/2020, anche per una frazione del numero di lavoratori interessati, e non intenda avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori;
E’ rivolto ai datori di lavoro che, trovandosi nella condizione di aver fruito completamente dell’esonero precedente, non hanno avuto così la possibilità di accedere al nuovo esonero, in quanto inizialmente preclusi, e che la legge n. 176/2020 di conversione del Decreto Ristori n. 137/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, modificando l’iniziale disposizione, ha dato la possibilità di accesso anche ai “datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto n. 104 di Agosto 2020”, potendo rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Ristori, o alternativamente all’esonero.