Circolare n.6/2024
L’articolo 1 della Legge di Bilancio n. 213/2023, ai commi 180-182, ha introdotto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico delle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, alle seguenti condizioni e durata:
Madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per il triennio 2024-2026;
Madri di due figli, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo, introdotto in via sperimentale, per il solo periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L’Istituto Previdenziale Inps con circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in trattazione.
Datori di lavoro che possono riconoscere l’esonero
Il rapporto di lavoro oggetto di esonero può essere intrattenuto con:
datori di lavoro privati, anche non imprenditori;
datori di lavoro agricolo;
datori di lavoro pubblici;
sono esclusi i datori di lavoro dei rapporti di lavoro domestico.
Lavoratrici che possono accedere all’esonero
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, con esclusione delle lavoratrici del settore di lavoro domestico, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia full time che part-time, inclusi i rapporti di lavoro in apprendistato. Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero potrà trovare applicazione legittima a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142 del 3 aprile 2001.
Considerata infine la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Le lavoratrici devono essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 18 anni di età;
in via sperimentale, per il solo 2024, l’esonero spetta anche alle lavoratrici madri di due figli, di cui il più piccolo non abbia compiuto 10 anni di età.
La realizzazione del requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo o successivo figlio (e per il solo 2024 alla data di nascita del secondo figlio), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto anche in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Assetto e misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% della contribuzione IVS previdenziale a carico della lavoratrice (9,19%), nel limite massimo di euro 3.000 annui, da riparametrare su base mensile, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Condizioni di spettanza dell’esonero
L’esonero è pari al 100% della contribuzione a carico della lavoratrice (9,19%), entro il limite massimo di euro 3.000 annuali, da riparametrare su base mensile (3.000/12 = 250 euro massimo mensile), producendo pertanto effetto solo fino alla retribuzione annuale di massimo euro 32.644,18 (32.644,18 x 9,19% = euro 3.000).
Per i rapporti di lavoro instaurandi,
l’esonero potrà decorrere dalla instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’esistenza dei presupposti legittimanti.
Per i rapporti instaurati oppure risolti nel corso del mese,
la soglia mensile di esonero di 250 euro va riproporzionata dividendo 250 euro per 31 (250/31) = 8,06 euro; l’esonero giornaliero così determinato sarà moltiplicato per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La soglia massima di 3.000 euro deve ritenersi valida anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Nel caso in cui la lavoratrice sia titolare di più rapporti di lavoro, la stessa potrà avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto di lavoro.
L’agevolazione non è da intendersi un incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 151/2015; inoltre, sostanziandosi in un esonero a favore della sola lavoratrice, non è necessario il possesso, in capo al datore di lavoro, del DURC.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’esonero contributivo in trattazione risulta alternativo all’esonero sulla quota contributiva a carico del lavoratore 6%-7% previsto dalla stessa Legge di Bilancio 2024 all’art. 1, comma 15, e prevale l’esonero più favorevole per la lavoratrice.
L’Inps precisa che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero, si possa passare alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice stessa (ad esempio, per un madre di due figli, qualora nel corso del 2024 il figlio più piccolo compia dieci anni di età, se sussistono i presupposti, dal mese successivo quello del compimento di età del figlio, potrà iniziare a godere dell’alternativo esonero IVS 6% o 7% previsto dall’art. 1 comma 15 della Legge di Bilancio 2024).
Istruzioni operative
i datori di lavoro autorizzati espongono le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, a partire dalla denuncia Uniemens di competenza del mese di febbraio 2024, nell’elemento <Contributo>, la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
i codici causali istituiti sono:
“ELA3”, avente il significato di “Esonero art. 1, comma 180, legge n. 213/2023”, nella casistica in cui sono presenti almeno tre figli;
“ELA2”, avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023”, nella casistica in cui sono presenti due figli.
L’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, deve essere presente due volte, valorizzato con il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda usufruire del codice “ELA2”; oppure deve essere presente tre volte, valorizzato con il codice fiscale dei tre figli, qualora di intenda usufruire del codice “ELA3”.
Deve essere obbligatoriamente presente il codice fiscale del figlio più piccolo.
Qualora la lavoratrice sia madre di un numero di figli superiore a tre, è sufficiente inserire i codici fiscali di soli tre figli, l’importante è che venga inserito il codice fiscale del figlio più piccolo.
L’esonero eventualmente spettante per il mese di Gennaio 2024 e di Febbraio 2024, potranno essere gestiti come arretrati, potendo essere esposti nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla data di pubblicazione della Circolare Inps (marzo, aprile e maggio 2024).
Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano esposto nei flussi Uniemens di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio, l’esonero sulla quota IVS previsto dall’art 1 comma 15 della Legge di Bilancio 2024 (esonero 6% oppure 7%), occorre procedere alla restituzione dell’importo già conguagliato, valorizzando i seguenti elementi:
“M054”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 6% sullo sgravio art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024”
“M055”, di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione quota 7% sullo sgravio art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2024”.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono far fruire dell’esonero spettante alle proprie ex lavoratrici, possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Si comunica infine che l’INPS sta implementando un applicativo sul proprio portale istituzionale www.inps.it, nel quale le lavoratrici potranno autonomamente inserire i codici fiscali dei figli.
Vi aggiorneremo nel momento in cui l’INPS farà conoscere, con apposito messaggio, le modalità di accesso e come saranno gestite le informazioni che perverranno all’Istituto.
Si evidenzia che, la mancata comunicazione dei codici fiscali da parte della lavoratrice, comporterà la revoca del beneficio fruito, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dall’Istituto previdenziale.
Circolare studio:
Allegato: Fac-simile dichiarazione per comunicazione codici fiscali figli
Riferimenti: Circolare Inps n. 27 del 31 gennaio 2024
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