Notizia Flash n.32/2023
Oggetto: Erogazione fringe benefit ai sensi dell’art. 40 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023
Come esposto nelle circolari di Studio n. 13/2023 e n. 26/2023, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Preme sottolineare che la scelta dell’erogazione rimane una facoltà del datore di lavoro.
In caso di erogazione dei benefit in argomento, si ritiene utile ricordare alcuni passaggi cui prestare attenzione.
Come già evidenziato, destinatari di tale “beneficio” risultano i lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che risultino fiscalmente a carico (art. 12, c. 2 TUIR).