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Disposizioni tecniche Inps in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga

Oggetto: Disposizioni tecniche Inps in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga (Circolare Inps del 15 luglio 2020, n.86; Messaggio Inps del 15 luglio 2020, n. 2825)


L’ Inps mediante circolare ha illustrato le novità introdotte dagli ultimi decreti-legge, il n.34/2020 e il n.52/2020, ripercorrendo l’intera e attuale disciplina dei trattamenti di integrazione salariale connessi alla situazione epidemiologica di Covid-19 e fornendo le istruzioni sulla corretta gestione delle domande di richiesta.


Di seguito si riporta sinteticamente quanto contenuto all’interno della Circolare Inps in oggetto. Per quanto riguarda il dettaglio delle disposizioni normative, si rimanda alle circolari già inoltrate dallo Studio al momento dell’entrata in vigore dei predetti decreti.


TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

Il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiedibile dai datori di lavoro, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è il seguente:


9 settimane + 5 settimane (=14 settimane) per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.


Le prime 9 settimane riconosciute dalle Regioni e dalle Provincie autonome, mentre i trattamenti per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.


(Art. 22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, così come novellati dal decreto-legge n. 34/2020)


4 settimane richiedibili anche per periodi antecedenti il 1° settembre 2020.


(Decreto-legge n. 52/2020)


Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020.

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