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Disposizioni contenute nel Decreto Sostegni (D.L. n.41/2021)

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Sostegni si riportano di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro a valere dalla data del 23 marzo 2021 per 60 giorni, ovvero sino alla sua conversione in Legge.


Tra le principali misure in ambito lavoristico sono previste ulteriori settimane di cassa integrazione che si differenziano nella durata a seconda della tipologia di ammortizzatore cui si ha accesso, la proroga al divieto dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo e la proroga per l’utilizzo dei contratti a termine senza causale.


Per quanto concerne le misure di carattere fiscale, di maggior interesse nell’ambito lavoristico, si riporta la sospensione dei versamenti tributari e la proroga di invio e consegna della Certificazione Unica al 31 marzo 2021.


1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE

SALARIALE (art.8)

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi

riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i

lavoratori in forza al 23 marzo 2021, domanda di concessione del trattamento di

integrazione salariale per un periodo che si differenzia, per collocazione temporale e durata,

in base alla tipologia di ammortizzatore cui si ha accesso.

Nello specifico:

  • a) per i datori di lavoro interessati dal trattamento ordinario di integrazione salariale CIGO è stata introdotta la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale per un periodo di 13 settimane, da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;

  • b) per i datori di lavoro che versano la contribuzione ai fondi di solidarietà e sono interessati dall’assegno ordinario è stata introdotta la possibilità di richiedere l’integrazione salariale per un periodo di 28 settimane, da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;

  • c) per datori di lavoro non interessati dalle precedenti misure e quindi beneficiari della cassa integrazione in deroga CIGD, il periodo è pari a 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

  • d) per i datori di lavoro agricoli che versano contribuzione alla cassa integrazione straordinaria operai agricoli CISOA è stata introdotta la possibilità di ricorso al trattamento per 120 giorni, da fruire nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

<Scarica Circolare per vedere la tabella>


Il messaggio Inps n. 1297/2021 ricorda che per l’assegno ordinario e per la cassa integrazione in deroga a carattere emergenziale la legge di Bilancio per il 2021 n. 178/2020 ha concesso un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. L’Istituto segnala che “considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.


Conseguentemente i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Va tuttavia evidenziato che il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021”.

Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte della circolare esplicativa dell’INPS.

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