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Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73: Misure per il lavoro

Come noto, il 25/05/2021 è stato pubblicato con Gazzetta Ufficiale n. 123, il D.L. n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", meglio noto come Decreto Sostegni bis, un corposo provvedimento con il quale il Governo ha inteso intervenire ulteriormente al fine di “contrastare” le complesse criticità prodotte dalla pandemia da Covid-19.

Il D.L. 73/2021 è entrato in vigore il 26/05/2021


Di seguito si richiamano, in sintesi, le misure di maggior interesse dedicate al lavoro, in attesa di conoscere le future circolari operative (e/o eventuali approfondimenti) da parte degli enti preposti.


ART. 40, COMMI 1-3 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale.


L’art. 40 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 disciplina le misure a disposizione dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che necessitano di sospensioni o riduzioni delle attività e debbano far ricorso agli ammortizzatori sociali dopo la CIGO COVID-19.


Si rammenta che tali datori di lavoro possono fruire, sino al 30 giugno 2021, delle 13 settimane previste dal DL n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), da collocarsi a decorrere dal 1° aprile. Tali settimane, a loro volta, seguono le 12 settimane concesse dalla Legge n. 178/2020 ed utilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Con il provvedimento oggetto della presente circolare, i datori di lavoro soggetti alla CIGO, potranno richiedere:

  • dal 1° luglio 2021, la cassa integrazione ordinaria e straordinaria ai sensi del D.Lgs n. 148/2015 (senza l’applicazione del contributo addizionale fino al 31/12/2021) o, in alternativa,

  • dal 26/05/2021 fino al 31/12/2021, qualora sussista un calo di fatturato del 50%, la CIGS in deroga, per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.


Focus:

I datori di lavoro di cui all’art. 8, comma 1, D.L 41/2021 (convertito in L. 69/2021) che nel primo semestre del 2021 hanno registrato un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, possono fare domanda di CIGS in deroga agli artt. 4 e 21 D.Lgs. 148/2015, per una durata massima di 26 settimane con decorrenza dal 26/05/2021 e sino al 31/12/2021.


La domanda, come già accennato, è subordinata alla stipula di accordi collettivi aziendali (art. 51 D.Lgs. 81/2015) di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, diretti al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza pandemica in corso.

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