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Conversione in legge del decreto Milleproroghe - D.L. n. 183/2020; L. n. 21/2021

Con la presente si riportano le principali novità, di ambito giuslavoristico, introdotte in fase di conversione in legge del decreto Milleproroghe, entrata in vigore il 02 marzo 2021.


Sospensione della prescrizione contributi previdenziali e assistenziali (art.11 co.9)

I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (ex art. 3, co. 9, L. n. 335/1995), sono sospesi per il periodo dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021. La ripresa dei predetti termini decorrerà dalla fine del periodo di sospensione. Nel caso in cui gli stessi inizino la loro decorrenza durante tale periodo, i termini prescrizionali decorreranno dal 1° luglio 2021.


Cassa integrazione Covid-19: sanatoria 2020 (art.11 co. 10-bis)

I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19, unitamente ai termini di inoltro per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo degli stessi (Modelli SR-41), scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Pertanto, le aziende che avessero inoltrato tardivamente la richiesta ovvero i dati dei dipendenti, potranno vedersi riconoscere i trattamenti di integrazione - qualora provvedano alla trasmissione entro il 31 marzo 2021 - senza che l’onere ricada su di essi. Non rientrano nell’ambito di applicazione della sanatoria disposta dal decreto Milleproroghe le eventuali domande e Mod. SR41 relativi a settimane di integrazione salariale nel mese di dicembre 2020, i cui termini decadenziali avevano scadenza entro il 31 gennaio 2021.


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