Con riferimento al conguaglio fiscale e contributivo di fine anno che verrà effettuato con le retribuzioni relative al mese di dicembre 2021, siamo a chiederVi la documentazione seguente, qualora presente e, per motivi organizzativi, Vi preghiamo di farla pervenire allo Studio entro e non oltre il 20 Dicembre 2021:
1) Polizze assicurative: qualora fossero state stipulate polizze assicurative a favore di dipendenti, dirigenti e collaboratori, nel caso non aveste ancora provveduto, dovete inviarci gli estratti delle polizze e/o le quietanze dei versamenti effettuati nel 2021 distinguendoli tra:
Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 2001) e contro gli infortuni professionali ed extra-professionali (nel caso di polizze cumulative, è necessario indicare la percentuale di incidenza per rischio extra-professionale);
Premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana;
Premi per assicurazioni sanitarie.
La documentazione deve pervenire allo Studio anche se i versamenti sono stati effettuati a “Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale” e “In conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”.
Per ognuna di queste sarà necessario fornire i nominativi dei lavoratori interessati dalle coperture assicurative con l’indicazione dei relativi importi versati.
2) Fringe benefit: essendo stato abolito, dal 29/05/2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali, se il datore di lavoro riconosce, anche in occasione delle festività natalizie, beni e/o servizi o buoni rappresentativi degli stessi, anche erogati da terzi (erogazioni in natura e non in denaro), il cui valore non superi, nel periodo di imposta, unitamente ad altri fringe benefits, Euro 516,46 per l’anno 2021, può essere applicata l’esenzione impositiva (fiscale e contributiva). Vi chiediamo di inviarci un elenco con il valore del pacco natalizio o di altri beni eventualmente riconosciuti ai lavoratori dipendenti e/o parasubordinati.
3) Certificazioni Uniche provvisorie altri rapporti di lavoro: le aziende sono invitate ad informare i propri dipendenti e collaboratori che se questi ultimi nel corso dell’anno 2021 abbiano intrattenuto più rapporti di lavoro, vi è la possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio fiscale con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2021, consegnando all’attuale datore di lavoro i modelli fiscali in loro possesso, che possono contenere tutti i dati necessari al conguaglio, con particolare riferimento alle informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle imposte pagate, alle detrazioni per lavoro dipendente e a quelle per carichi di famiglia.
4) Detassazione degli emolumenti legati alla produttività: per le aziende in cui sono stati sottoscritti accordi di secondo livello per l’erogazione di somme correlate a premi di produttività, affinché sulle predette somme possa essere applicata l’imposta sostitutiva (quindi l’agevolazione) il lavoratore dovrà farne richiesta in forma scritta, in presenza dei presupposti reddituali (limite di reddito pari a Euro 80.000,00 nell’anno 2020), solo nei seguenti casi:
a) Il sostituto tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la Certificazione Unica per il 2020;
b) Il sostituto tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, ha rilasciato la Certificazione Unica per il 2020 per un periodo inferiore all’anno;