Circolare n. 28 /2022
Con la circolare n. 27/E, rilasciata lo scorso 14/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito indicazioni in merito all’erogazione del bonus carburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022.
Il valore dei buoni, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di 200 euro per lavoratore.
Il superamento del valore-soglia di 200 euro comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante.
In particolare, con la circolare in commento, l’Agenzia detta indicazioni in merito all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del buono e con riguardo all’eventuale erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato.
1. Ambito soggettivo
1.1 Datori di lavoro interessati:
L’Agenzia delle Entrate specifica che, a seguito della conversione del D.L. n. 21/2022 e con esclusivo riferimento al bonus in commento, si ritiene che il richiamo ai “datori di lavoro privati” sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”.
L’agevolazione riguarda, quindi, i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, qualora abbiano in forza propri lavoratori dipendenti.
Restano escluse le amministrazioni pubbliche.
1.2 Lavoratori destinatari: