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Circolare decreto liquidità

Oggetto: decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 c.d. “DECRETO LIQUIDITA’”


AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI LAVORATORI CON DIRITTO DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Art.41)


Il requisito dell’anzianità aziendale del lavoratore per l’accesso ai trattamenti di integrazione (CIGO, assegno ordinario, CIGD), precedentemente fissato alla data di assunzione entro il 23 febbraio 2020 è stato ampliato.


Infatti, potranno beneficiare dei trattamenti di integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione in deroga i lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020.


SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Art. 18)

Oggetto

Condizioni di accesso destinatari

​Periodo interessato alla sospensione

Ripresa versamento

​Sospensione versamenti: - IVA; - ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali; - contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Almeno il 33% di riduzione del fatturato, con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente (marzo e aprile). Nell’ipotesi di ricavi o compensi superiori ai 50 milioni, la riduzione deve essere almeno del 50%.

​Versamenti che scadono ad aprile e/o maggio

​I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 30 di giugno in un’unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

PROROGA NON EFFETTUAZIONE RITENUTE D’ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI (Art.19)


Oggetto

Condizioni di accesso destinatari

​Periodo interessato alla sospensione

Ripresa versamento

Redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni

ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020. i ricavi e i compensi percepiti nel periodo non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

Ricavi e compensi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020

​Le ritenute operate dovranno essere versate dal percipiente entro il 30 di luglio in un’unica soluzione o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020

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