Con la presente si vogliono riportare le principali novità in materia di lavoro introdotte dal c.d. Decreto Agosto (D.L. n.104/2020), entrato in vigore il 15 agosto 2020, quale ultimo provvedimento adottato dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19.
Nella disamina della nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto sono riprese preliminarmente parte delle disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio, per fornire un quadro riepilogativo degli strumenti emergenziali a sostegno delle imprese e dei lavoratori (presente anche schema riepilogativo).
In aggiunta al tema principale degli ammortizzatori sociali, saranno trattate altre novità introdotte dal Decreto Agosto, quali: l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione, le agevolazioni contributive in materia di occupazione, la disciplina dei contratti a termine, la proroga del divieto di licenziamento, l’ulteriore rateazione dei versamenti sospesi e il raddoppio limite del welfare aziendale 2020.
Trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa in deroga
D. Cura Italia → art. da 19 a 22-quinquies, D.L. n.18/2020 conv. in L. n.27/2020
Con questo decreto sono state introdotte tre tipologie di integrazione salariale per far fronte al medesimo evento straordinario, di durata pari a 9 settimane: la CIGO, l’assegno ordinario e la cassa in deroga.
Le domande relative alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, presentate presso l’Inps, hanno previsto l’obbligo di preventiva informativa, consultazione ed eventualmente di esame congiunto con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In sede di conversione in Legge del decreto, viene concessa la possibilità di poter presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, ai datori di lavoro con unità produttive site nella c.d. zona rossa, nello specifico:
con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020;
NONCHE’ per quelli
che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.
La domanda relativa alla cassa in deroga, presentata alle Regioni, invece, ha previsto l’obbligo di preventivo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti.
Per quanto concerne le aziende plurilocalizzate (aziende con unità site in almeno 5 Regioni o Province Autonome) la domanda seguiva una procedura semplificata mediante la presentazione della stessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In sede di conversione in Legge del decreto, viene concessa la possibilità così come prevista per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario di poter presentare domanda di concessione del trattamento per periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, ai datori di lavoro con unità ovvero lavoratori siti nei comuni rossi.
Così come, è riconosciuto ai datori con unità produttive – o comunque per i propri lavoratori in forza residenti o domiciliati- nelle Regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (c.d. zona gialla), un trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a quattro settimane, autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.