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Circolare 2 - Decreto-Rilancio

Circolare 2 - Decreto Rilancio

Oggetto: Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34


A seguito della Circolare inoltrata nella giornata di ieri, con la presente si riportano le ulteriori disposizioni di maggior rilievo contenute all’interno del c.d. Decreto Rilancio.


Titolo III: Misure in favore dei lavoratori

Capo I: Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27


CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY SITTING PER I LAVORATORI CON FIGLI FINO A 12 ANNI ex art. 23 (Art. 72)

Sono prorogati fino ad un massimo di 30 giorni i congedi parentali per i genitori lavoratori del settore privato.

Pertanto, con decorrenza dal 5 marzo sino al 31 luglio 2020 è possibile fruire del congedo speciale COVID per un periodo continuativo o frazionato complessivo di 30 giorni, in sostituzione dei 15 precedentemente previsti.


Per i genitori lavoratori dipendenti gli eventuali periodi di congedo parentale, anche qualora risulti prolungato (ex artt. 32-33 D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo speciale COVID. Tale periodo ovvero giornate non sono computati ai fini del congedo parentale né indennizzati a titolo di congedo parentale.


La fruizione del congedo speciale COVID è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.


I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.


In alternativa al congedo speciale COVID resta salva la possibilità per i medesimi lavoratori beneficiari, di scegliere la corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1200 euro, in sostituzione dei 600 euro inizialmente previsti.


Tale bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.


In aggiunta il decreto in oggetto ha previsto la possibilità di utilizzare il bonus di cui sopra per l’iscrizione ai:

  • centri estivi;

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