Circolare n.26/2023
Il 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 23/E ha fornito chiarimenti interpretativi sulle misure fiscali per il Welfare aziendale, previsto dall’articolo 40 del Decreto n. 48/2023 (cosiddetto: Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.
Ricordiamo che il già menzionato articolo ha stabilito, limitatamente al periodo di imposta 2023, esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento ad euro 3.000 (tremila) del limite di esenzione dei fringe benefits previsti dall’articolo 51 comma 3 (terzo periodo) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) n. 917/1986 mentre, per tutti i lavoratori che non hanno figli fiscalmente a carico, il limite di esenzione per il 2023 resta pari a euro 258,23.
Nel limite innalzato alla sola categoria di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico sono incluse. -le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.-
Poiché la misura per il pagamento delle utenze domestiche riguardava anche l’anno di imposta 2022, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, le somme già pagate al lavoratore e riferite a fatture emesse nell’anno 2023 ma relative ai consumi dell’anno 2022, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione, se già rimborsate dal datore di lavoro in precedenza entro il 12 gennaio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito soggettivo, la modalità di applicazione e l’ambito oggettivo della misura agevolata.
Ambito soggettivo
La misura si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 51 del TUIR.