Notizia Flash n.28/2024
Oggetto: Chiarimenti INPS sulle modalità di trasmissione delle domande “PAR_GEN” per l’esonero contributivo 1% riguardanti le imprese in possesso della certificazione sulla parità di genere – Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023
Con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024 l’INPS sottolinea l’importanza della misura esonerativa prevista dal legislatore e indica i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo previsto dal legislatore (ai sensi dell’art. 5, legge n. 162 del 2021).
Nello specifico, con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, è stato chiarito che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media globale e non quella del singolo lavoratore, relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.
L’Istituto si è reso conto in effetti che, in fase di elaborazione delle richieste, vi è stato l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.
Al riguardo l’Istituto ha precisato che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
L’Istituto precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte (o da corrispondere) dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione; pertanto, essa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda per tutto il periodo di validità della certificazione di genere conseguita.
I datori di lavoro che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alle retribuzioni possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.