A seguito dei chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 (art. 23 D.L. n.18/2020), nello specifico sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso (Tab.1) ovvero sulla compatibilità del congedo rispetto alle condizioni dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare (Tab.2), si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle indicazioni dell’Istituto.
Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai componenti lo stato di famiglia.
Nell’ipotesi di coniugi separati ovvero divorziati, invece, con affido congiunto del minore si intendono appartenenti al medesimo nucleo, anche colore che appartengono a stati di famiglia differenti se risultano residenti nella medesima abitazione.
Il congedo in oggetto sarà fruibile con decorrenza dal 5 marzo sino al 3 maggio, per un periodo non superiore a 15 giorni (per ciascun figlio del nucleo familiare) frazionabili in giornate.