È stata approvata la Certificazione Unica “CU 2020” e conseguentemente, per i redditi/compensi corrisposti nell’anno 2019, è previsto l’obbligo di predisporre e trasmettere ai relativi percipienti le certificazioni entro il 31 marzo 2020.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel corso del 2019 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n. 600/1973 ed in particolare, con il modello CU, dovrà essere certificato:
l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso “TUIR”;
l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art.4 del Decreto Legge n.50/2017.
Inoltre, andranno indicati nel modello “CU 2020” i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che hanno optato per:
il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011;
i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
i regimi dei “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014.
TERMINI PER L’INVIO DELLE CERTIFICAZIONI
A) Consegna ai percipienti
Le certificazioni da consegnare ai percipienti dovranno essere redatte sulla base del modello CU “sintetico” e consegnate in duplice copia agli stessi entro il 31.03.2020.
B) Invio all’Agenzia delle Entrate
Il modello CU “ordinario” dovrà essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 09 marzo 2020. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ovvero entro il 02 novembre 2020 (poiché il 31 ottobre cade di sabato). Coloro che provvederanno direttamente, alla trasmissione della Certificazione Unica 2020 possono consultare le istruzioni e il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Imprese (o Professionisti) → Dichiarazioni → Dichiarazioni dei Sostituti d’Imposta → Certificazione Unica 2020.