Con la Circolare n. 32/2021, l’Inps ha fornito prime indicazioni inerenti all’esonero per l'assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, esonero che la Legge di Bilancio 2021 (cfr. art. 1 comma 16 L. 178/2020) ha innalzato dal 50% al 100% per il biennio 2021 e 2022 e nel limite di 6.000 euro annui.
Di seguito, in sintesi, si richiamano i punti di maggior interesse della circolare emanata dall’Istituto.
In premessa è opportuno sottolineare che, circa la possibilità di applicazione del beneficio, si attende l'approvazione da parte della Commissione europea. Pertanto la misura, alla data odierna, risulta non ancora operativa.
Con successivo messaggio, a seguito del completamento dell’iter procedurale, l’Inps fornirà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in commento, anche relativamente alla gestione dei periodi pregressi, a far data dal 01 gennaio 2021 in cui tale misura decorre.
L’istituto, con interpretazione estensiva della norma introdotta dalla Legge di Bilancio, ha riconosciuto come destinatari dell’agevolazione oltre le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche le assunzioni a tempo determinato.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
La circolare specifica che l'incentivo può essere fruito da tutti i datori di lavoro privati, rientrando in tal senso:
i datori di lavoro "imprenditori" ex art. 2082 c.c., cioè coloro che svolgono professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano in tale classificazione anche gli enti pubblici economici, nonché gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, i consorzi di bonifica e i consorzi industriali, gli enti morali ed ecclesiastici;
i datori di lavoro agricoli;
i datori di lavoro "non imprenditori", quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
L’incentivo non è applicabile agli enti della P.A. e ai datori di lavoro domestico.
SOGGETTI CHE DANNO DIRITTO ALL'ESONERO
In virtù del rinvio operato dall'art. 1 co. 16 della Legge di Bilancio 2021, all'art. 4, commi da 9 a 11 della Legge n. 92/2012, l’Inps precisa che l'esonero riguarda le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.
Rientrano nella nozione di "donne svantaggiate" le seguenti categorie (art. 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012):
donne di età non inferiore a cinquant'anni, disoccupate da oltre 12 mesi;
donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione del 23 settembre 2016. Al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono, come previsto nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 16 aprile 2013, e ribadito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013,“annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’ lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto;
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.