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Ammissione esonero contributivo con certificazione della parità di genere uomo-donna

Circolare n.1/2023


Oggetto: Procedura per l’ammissione all’esonero contributivo da parte dei datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere uomo-donna


Al via dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 le domande telematiche per l’ammissione all’esonero contributivo della quota a carico dei datori di lavoro che siano in possesso della certificazione sulla parità di genere uomo – donna, ottenuta entro il 31 dicembre 2022.

I datori di lavoro che possono accedere al beneficio, l’assetto e la misura dell’esonero, le risorse stanziate, le condizioni di spettanza dell’esonero, il coordinamento con gli altri incentivi e il procedimento per l’ammissione al beneficio sono specificati nella Circolare Inps n. 137 del 27 dicembre 2022.


Procedimento per l’ammissione al beneficio e adempimenti dei datori di lavoro


Ai fini dell’ammissione all’esonero in oggetto, i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato, potranno inoltrare apposita domanda telematica all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line PAR_GEN”, appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione della parità di genere ottenuta entro il 31 dicembre 2022.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere specifiche informazioni che riassumiamo:

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