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Aggiornamento aliquote contributive conseguenti il riordino trattamenti di integrazione salariale

Circolare n.29/2022


Con la Circolare n. 76 del 30 giugno 2022 e con il successivo messaggio n. 2637 del 01 luglio 2022 l’Inps ha fornito le istruzioni operative ai fini dell’adeguamento alla contribuzione ordinaria dovuta per il finanziamento delle integrazioni salariali, tenuto conto della riforma apportata in materia dalla legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021.

Come preannunciato nella nostra Circolare del 18 gennaio 2022, la Legge n. 234/2021 all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

In sintesi, partendo da un sistema di protezione sociale che si basa sulle seguenti prestazioni di integrazione salariale:

  • La CIGO (Cassa di Integrazione Ordinaria)

  • I Fondi di Solidarietà Bilaterali

  • Il FIS (Fondo di Integrazione Salariale)

  • La CIGS (Cassa di Integrazione Straordinaria)


l’impianto normativo è stato riformato in modo da estendere la platea dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali da un lato, ampliando la platea dei datori di lavoro che possono fare richiesta di ammortizzatori sociali al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge, dall’altra.

Il risultato è un impianto normativo nuovo che ha allargato la tutela, nell’intento fondamentale di assicurare una protezione sociale quanto più capillare possibile.

La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le relative tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia (anche di primo e di terzo livello, vale a dire anche per l’apprendistato “duale” e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca) e ai lavoratori a domicilio.

E’ invece confermata l’esclusione dal campo di applicazione delle integrazioni salariali dei dirigenti (a tale proposito è necessario precisare che, il personale dirigente può essere destinatario soltanto delle prestazioni dei Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi, se espressamente previsto dai Decreti Interministeriali istitutivi degli stessi, se dipendenti da datori di lavoro tenuti ai predetti Fondi).


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