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Aggiornamenti su misure urgenti in materia economica e fiscale

Oggetto: Aggiornamenti su misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili


Con la presente, elenchiamo alcune importanti novità in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro:


Novità su Cassa Integrazione Salariale emergenziale

L’inps con messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021 ha pubblicato le prime indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, all’articolo 11: “Trattamenti di cassa integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici”.


Il portale Inps è pronto per la ricezione delle domande di integrazione salariale.

I datori di lavoro privati possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione salariale in Deroga, per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale. Il trattamento spetta ai datori di lavoro a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui al Decreto Sostegni n. 41/2021; I datori di lavoro privati delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale. Il trattamento spetta decorso il periodo autorizzato ai sensi del Decreto Sostegni bis n. 73/2021 (che ricordiamo sono 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021); I Fondi di solidarietà bilaterali garantiscono l’erogazione dell’Assegno Ordinario fino al limite delle risorse stanziate, che sono rideterminate in 844 milioni di Euro a valere sulle quali è garantita anche l’erogazione dell’assegno ordinario, mentre le risorse per i Fondi di solidarietà alternativi (del settore artigianato e della somministrazione di lavoro) sono rideterminate in 700 milioni di Euro.


Ai datori di lavoro privati sopra menzionati, per la durata di fruizione del trattamento, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della L.223/1991, nonché, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. 604/1966 (dichiarazione del datore di lavoro di voler procedere al licenziamento per GMO e comunicazione all’Ispettorato ecc.), eccetto le seguenti ipotesi:

  • 1) cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della Società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

  • 2) nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività ai sensi dell’articolo 2112 Codice Civile;

  • 3) accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

  • 4) fallimento di Società.


Novità su Congedi parentali

Il legislatore, all’articolo 9 del Decreto Legge n. 146/2021 dispone che fino al 31 dicembre 2021 il lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per la durata dell’infezione da SARS-Cov-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori con figli con disabilità

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